Droga test - Legge per la medicina del lavoro

 Legge droga test Protocollo finale accertamenti lavoratori, accordo Stato Regioni del 18/09/2008

 

Obbligatori i test anti-droga per molte categorie di lavoratori, al fine di accertare l’eventuale consumo di sostanze stupefacenti e prevenire incidenti collegati allo svolgimento del lavoro. L’assunzione infatti, anche solo sporadica, di sostanze stupefacenti può comportare alterazioni delle capacità psicofisiche e pertanto risulta particolarmente pericolosa in caso di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. 

Per i lavoratori occupati nelle mansioni individuate, la sorveglianza sanitaria dovrà poi essere effettuata periodicamente con cadenza almeno annuale e, per “leggittimo sospetto”, in qualsiasi momento.

 

Elenco delle attività per cui occorre attivare la sorveglianza sanitaria

 

·         Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’impiego di gas tossici; fabbricazione e uso di fuochi di artificio.
·         Mansioni inerenti le attività di trasporto:

1) conducenti di veicoli stradali con patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

2) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

3) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

4) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

5) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

6) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

7) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

8) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;personale certificato dal registro aeronautico italiano;collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

9) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

10) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

·        Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento,della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

 

L’analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope riguarda di norma le seguenti sostanze o classi di sostanze:

o    Oppiacei
o    Cocaina
o    Cannabinoidi
o    Amfetamina/Metamfetamina
o    MDMA
o    Metadone
o    Buprenorfina

 

Il responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore, suddivide il campione in tre aliquote denominate A (circa 10 mL), B e C, (circa 20 mL ciascuna). I contenitori devono essere a chiusura antiviolazione o comunque sigillati e identificati con nome e cognome del lavoratore e del prelevatore e con data e ora del prelievo e controfirmati dal prelevatore e dal lavoratore. Il prelevatore compila un verbale in triplice copia su cui sono riportate le generalità del lavoratore e del prelevatore, il luogo e l’ora in cui è stato eseguito il prelievo e la quantità di urina raccolta e, se del caso, l’esame del test di screening, eventuali dichiarazioni del lavoratore e eventuali farmaci assunti. La controfirma del lavoratore attesta la corretta esecuzione del prelievo e la corretta identificazione del campione. Una copia rimane al prelevatore, una al lavoratore e la terza è allegata ai campioni conferiti al laboratorio. Lo screening di primo livello viene eseguito sul campione A In caso di positività il campione B viene inviato al laboratorio autorizzato per l’analisi di conferma. Il campione C, per l’eventuale controanalisi, è conservato presso il laboratorio autorizzato.